Art. 5.
(Compensi).

      1. I compensi corrisposti alle persone anziane impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, il cui importo non può superare quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi

 

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dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane, impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, titolari di assegno o di pensione sociale o che abbiano i requisiti di reddito previsti per la concessione di quest'ultima, nonché a favore dei pensionati con pensione integrata al minimo che non dispongono di altri redditi, fino all'importo di euro 3.500 annui, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.